17 aprile 2009

Cominciamo dall'inizio.......


a>
In occasione sia della conferenza stampa di presentazione del Circolo sia dell'inaugurazione dei locali, abbiamo più volte affermato la nostra volontà di portare adeguati contributi al dibattito politico locale, senza nulla cedere a logiche di schieramento o altro, come, peraltro, ha ancora in questi giorni chiaramente ribadito a nome del Circolo il nostro socio e consigliere Ezio Sestini.
Ora, poichè le elezioni provinciali si avvicinano e sta giungendo il tempo della presentazione dei programmi da parte dei diversi candidati, ecco l'occasione propizia per dire la nostra. Lo faremo di volta in volta, con ragionamenti che saranno postati accompagnati dall'immagine del libro aperto sull'orizzante di un cielo che si rasserena col tepore di un'alba: più chiaro di così.....
Bene, come si suol dire: cominciamo dall'inizio.
Dovendo redigere il programma di attività di un ente istituzionale, di un'articolazione locale dello Stato non si può scrivere ciò che si vuole o ciò che piacerebbe fare se si venisse eletti. Semmai, bisogna scrivere ciò che si DEVE fare, cioè ciò che la legge chiede di fare agli eletti. Vediamo allora quali sono le competenze della Provincia, perchè se si hanno ben chiare le competenze che la legge assegna alla Provincia tutto il resto ne discenderà altrettanto chiaramente:


Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali
(pubbl. sulla G. U. n. 227 del 28 settembre 2000 – suppl. ord. n. 162)
CAPO II
PROVINCIA
Articolo 19
FUNZIONI
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a)difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.


2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attivita', nonche' realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

Articolo 20
COMPITI DI PROGRAMMAZIONE
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonche' norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilita' di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

Queste sono le attribuzioni che l'ordinamento dello Stato attribuisce alle Province.
Poi, la Provincia di Alessandria nel proprio Statuto definisce così le funzioni che intende svolgere:

TITOLO II - FUNZIONI, COMPITI E FINALITA’ PARTICOLARI
Articolo 9 – Funzioni
1. La Provincia svolge tutte le funzioni e i compiti amministrativi finalizzati alla
rappresentanza, alla cura degli interessi, alla promozione e al coordinamento dello
sviluppo della comunità provinciale che, nell’osservanza del principio di sussidiarietà,
sono ad essa attribuiti da leggi statali e regionali.
2. La Provincia, quale soggetto di programmazione di area vasta, provvede, in
armonia con la programmazione regionale ed in raccordo con le province confinanti,
alla formazione del piano territoriale di coordinamento, nonché allo svolgimento dei
compiti di programmazione socioeconomica territoriale ed ambientale, in un costante
rapporto di collaborazione con i Comuni del territorio.
3. La Provincia predispone, inoltre, i piani di settore d’intesa con gli enti territoriali
locali. Sono comunque fatte salve le necessarie riserve di competenza.
Articolo 10 – Compiti
1. Il compito di programmazione della Provincia si sviluppa in primo luogo come
elaborazione delle istanze comunali in un costante rapporto di collaborazione con la
Regione, i Comuni, le Comunità Montane. In particolare la Provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione
socio-economica, territoriale ed ambientale;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri
programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma
regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che
settoriale, e promuove il coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni;
d) garantisce , attraverso propri programmi e progetti, la promozione di azioni
positive per l’uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, secondo quanto previsto
dalla legge, anche ricercando la collaborazione di altre amministrazioni ed enti;
e) assicura assistenza tecnico-amministrativa e consulenza finanziaria agli enti locali,
con particolare riferimento ai piccoli e medi Comuni, sia promuovendo iniziative di
coordinamento di servizi e di unificazione, sia ponendo a disposizione le proprie
strutture;
f) assicura assistenza all’infanzia illegittima, ai non vedenti ed agli audiolesi,
esercitata direttamente o in regime di convenzione con i Comuni, secondo quanto
previsto dalle leggi regionali di settore;
g) raccoglie ed elabora dati sia in adempimento di compiti assegnati da leggi statali e
regionali, sia per fornire in modo autonomo e correlato alle esigenze locali, elementi di
valutazione ai Comuni ed alle organizzazioni sociali ed economiche della provincia.
Articolo 11 – Deleghe
1. La Provincia esercita inoltre le funzioni amministrative per servizi assegnati con
leggi dello Stato o delegati dalla Regione.
Articolo 12 - Obiettivi preminenti
1. La Provincia di Alessandria afferma come obiettivi preminenti della propria azione
politica ed amministrativa lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità
provinciale, finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei
bisogni collettivi.
2. Riconosce che, per perseguire e realizzare tale fine, è elemento fondamentale la
collaborazione dei Comuni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro, delle associazioni ed organizzazioni di categoria, nonché di ogni altra
formazione sociale e democratica dei cittadini liberamente costituita.
3. Pone a base della sua azione politica ed amministrativa, nell’ambito delle proprie
competenze e nelle forme stabilite dalla legge, un’attenzione particolare ai problemi
della tutela e difesa dell’ambiente, alla valorizzazione dei beni culturali, alla
eliminazione di ogni forma di inquinamento.
Articolo 13 - Finalità particolari
1. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, singoli e associati, e sulla base di
programmi, può promuovere e coordinare attività nonché realizzare opere di rilevante
interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia
in quello sociale, culturale, sportivo e della salute.
2. In particolare, la Provincia di Alessandria si impegna ad operare, compatibilmente
con le risorse disponibili con la tutela dell’ambiente, nei seguenti settori:
•di iniziative, in accordo e collaborazione con le associazioni di categoria, gli enti
economici e locali, atte a favorire lo sviluppo industriale, del terziario avanzato,
promozioni dell’artigianato qualificato;
•promozione di iniziative di sostegno all’agricoltura, ed in particolare alle
produzioni tipiche e di qualità, nonché per la salvaguardia del patrimonio
agricolo-boschivo nell’ambito di un adeguato equilibrio territoriale;
•promozione di iniziative che favoriscano la cooperazione economica, culturale e
sociale tra i popoli con particolare riguardo a quelli in via di sviluppo;
•promozione di iniziative intese ad agevolare e promuovere lo sviluppo
economico e sociale, le attività turistiche ed agrituristiche, la valorizzazione dei
prodotti tipici locali, con particolare riferimento ai territori montani e collinari;
•promozione di iniziative in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili
secondo le leggi vigenti;
•promozioni di iniziative tese a salvaguardare ed a ripristinare condizioni di
equilibrio ambientale;
•promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali ed artistiche
locali, per il recupero e la valorizzazione dei teatri comunali, musei e
biblioteche, operando per la realizzazione di un coordinamento delle loro
attività;
•promozione di iniziative scolastiche finalizzate alla formazione culturale dei
giovani;
•promozioni di iniziative per il recupero ed il rilancio del patrimonio linguistico e
delle tradizioni popolari della provincia;
•interventi per concorrere ad affermare il ruolo determinante dell’Università di
Alessandria anche in associazione con altre Province per lo sviluppo ed il
progresso sociale, culturale ed economico della comunità provinciale;
•promozione e coordinamento di iniziative tese a favorire lo sviluppo
dell’occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
•interventi per il potenziamento e la costruzione di strutture ed attrezzature, atte a favorire lo sport amatoriale e dilettantistico ed il turismo culturale, sociale e
giovanile;
•promozione e coordinamento degli interventi tendenti a migliorare la qualità dei
servizi nel settore della salute;
•interventi di solidarietà agli anziani attraverso l’organizzazione di idonee
strutture e di iniziative socio-culturali, nonché attività di aggregazione e di
turismo sociale;
•promozione e partecipazione ad iniziative per il recupero ed il reinserimento
sociale dei tossicodipendenti; promozione di politiche e programmi di sostegno
alle condizioni dei disabili, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro e
nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere
architettoniche.

Per ora fermiamoci quì...